Art. 4.
(Assistenza di primo soccorso sanitario nei locali).

      1. Nei locali pubblici con una capienza superiore a 500 posti l'esercente deve obbligatoriamente assicurare, anche attraverso apposite convenzioni con la Croce rossa italiana o con organizzazioni di volontariato operanti nel settore, la presenza di personale dotato di specifica formazione per il primo soccorso sanitario e i comportamenti a rischio legati all'uso di sostanze stupefacenti, nella misura minima di due unità per locali pubblici con capienza da 500 a 1.500 persone e di

 

Pag. 5

quattro unità per locali pubblici con capienza superiore.
      2. Il personale di cui al comma 1 può esercitare la propria attività di assistenza anche dopo l'orario di chiusura, all'esterno del locale pubblico, anche al fine della individuazione di coloro che non appaiono idonei alla guida e di predisporne l'accompagnamento coatto in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche ed, eventualmente, con le Forze dell'ordine.